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Rimpatri, “in Italia un sistema legislativo che punisce lo straniero”
Il convegno organizzato dalla Caritas di Cagliari per riflettere sulla normativa relativa al rimpatrio degli immigrati irregolari. “Mancano la tutela dei diritti umani e una gradualità nell’applicazione delle sanzioni”
Una legislazione che penalizza lo straniero, senza tener conto del principio di “gradualità” e delle tutele previste dalla normativa europea sul rimpatrio. Se ne parla durante il convegno “Il rimpatrio dello straniero irregolare”, il secondo dei quattro seminari sull’immigrazione organizzati dalla Caritas di Cagliari, in collaborazione con le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia dell’Ateneo cagliaritano.
Si parte da un quadro generale della legislazione europea, in cui manca una normativa univoca in materia di “espulsione” e ampia autonomia è lasciata ai singoli stati. Così, se la direttiva europea del 2008 in materia prevede “un sistema graduale di misure coercitive”, con sanzioni proporzionali “volte a raggiungere l’obiettivo di espulsione - spiega Chiara Favilli (Lumsa) -, ma non a punire lo straniero irregolare”, l’Italia ne recepisce alcuni aspetti (perché sollecitata dalla Corte europea di Giustizia), senza peraltro garantire sufficienti tutele dei diritti degli immigrati irregolari presenti nel nostro territorio. Ecco allora, che viene introdotto il prolungamento dei tempi di trattenimento nei Cie fino a 18 mesi, mentre la legislazione europea lo prevede come “misura residuale”. Un’estensione “che in molti casi, tra cui quello di Lampedusa, - spiega Simona Moscarelli, dell’Ufficio regionale per il Mediterraneo dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) -, è stato applicato a persone che si trovavano nei Cie già prima dell’entrata in vigore della legge di recepimento della normativa”. E si tratta di un provvedimento, che non ha nessuna efficacia sull’espulsione, ma comporta solo costi aggiuntivi, perché “se un consolato di un paese d’origine - continua la Moscarelli - non è disposto a collaborare fin dall’inizio per il rimpatrio assistito, non lo farà neanche nel caso di prolungamento della detenzione”. Senza dimenticare, che in Italia “manca - sottolinea Andrea Natale, magistrato del Tribunale di Torino - una figura di garanzia sulle condizioni di trattenimento nei Cie”.
Per la direttiva europea, la partenza volontaria diventa “esecuzione immediata”, qualora “sussista pericolo di fuga”; ma la definizione di quest’ultimo non è univoca, bensì affidata alla discrezionalità dei singoli stati. Il nostro paese, per scongiurare tale rischio, richiede alcuni requisiti molto rigidi, dalle garanzie economiche all’alloggio. Misure previste come “residuali” dalle leggi europee da noi diventano dunque la norma: il “divieto di reingresso” in Italia si accompagna automaticamente a ogni decreto di espulsione (in questo caso lo straniero ha dai sette ai 30 giorni di tempo per lasciare il paese), mentre nella direttiva europea viene contemplato come misura estrema, come sottolinea ancora Natale.
Inoltre, la normativa italiana scoraggia fortemente l’opzione dei rimpatri volontari assistiti, garantiti dall’Oim. Infatti, questi sono consentiti solo per gli stranieri regolari e perciò la maggior parte degli immigrati presenti nel nostro territorio ne rimangono esclusi. Mentre essi, oltre a garantire il ritorno del migrante “in dignità e sicurezza”, “costituirebbero un’ importante opportunità anche in termini di costi - sottolinea la Moscarelli - e, in aggiunta, favorirebbero il dialogo e la cooperazione con i paesi d’origine”.
( a cura di Maria Chiara Cugusi del Il Portico)